Abolizione della comunicazione di pubblica sicurezza

LA NORMA
L’art. 5, comma 4, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (in G.U. n. 110 del 13.5.2011), in vigore dal 14 maggio 2011, come modificato dalla legge di conversione, dispone:

“Per semplificare le procedure di trasferimento dei beni immobili, la registrazione dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari assorbe l’obbligo previsto dall’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191”.

LA NORMA PRECEDENTE
Lart. 12 del d.l. n. 59/1978, dispone “Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l’obbligo di comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell’immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all’interessato”.

LA SITUAZIONE DELLO STRANIERO EXTRACOMUNITARIO
Rimane in vigore il disposto dell’art. 7 del D.Lgs. 25-7-1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero):

“Articolo 7) – Obblighi dell’ospitante e del datore di lavoro. 1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza. 2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta. 2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro”.

A norma dell’art. 1, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 286/1998, “Il presente testo unico, in attuazione dell’articolo 10, secondo comma, della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell’ordinamento comunitario”.

LA LOCAZIONE
L’art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (in G.U. n. 67 del 23.3.2011), che ha istituito la c.d. cedolare secca sui redditi costituiti da canoni di locazione di immobili abitativi, ha disposto che la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l’obbligo della denuncia alla P.S., previsto dall’art. 12 del d.l. 21 marzo 1978, n. 59.

CONCLUSIONI
L’articolo 5 del d.l. 70/2011 parla di “trasferimento” in luogo di “cessione”, ma la differenza non pare sostanziale, Pertanto, qualsiasi cessione in proprietà o in godimento non necessita più della comunicazione all’autorità di P.S., se l’atto di “trasferimento” è soggetto a registrazione. e quest’ultima sia eseguita nei termini. In generale rimane in vigore la “comunicazione di P.S.” nel caso in cui il contratto non sia soggetto a registrazione, o non sia effettivamente registrato.

Continuerà a prodursi all’autorità di PS la comunicazione nel caso di cessioni di terreni e fabbricati a cittadini extracomunitari.