Cessione d’azienda

Per espressa disposizione di legge i contratti che hanno per oggetto il trasferimento dell’azienda possono essere stipulati solo per atto notarile. L’art. 2556 del codice civile, come modificato dalla Legge 310/1993 (c.d. “Legge Mancino”), stabilisce infatti che i contratti che hanno per oggetto “il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda” devono essere redatti “in forma pubblica o per scrittura privata autenticata”, e quindi devono essere rogati o autenticati dal Notaio, sul quale grava altresì l’onere di depositarli presso il competente Registro delle imprese. Si tratta di una previsione introdotta esclusivamente allo scopo di garantire un trasparente sistema di controllo relativo alle operazioni sulle aziende (utilizzate talora per fini illeciti legati al riciclaggio di denaro). Pertanto la pubblicazione dell’atto di trasferimento d’azienda presso il Registro delle imprese non é comunque idoneo a risolvere i possibili conflitti tra più acquirenti dell’azienda, né tantomeno ad attestare l’effettivo possesso o regolarità dei permessi e delle licenze eventualmente necessari all’esercizio dell’attività aziendale.