Informazione precontrattuale

A norma dell’art. 124 t.u.b., il finanziatore o l’intermediario del credito sono obbligati a fornire al consumatore le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un’offerta di credito. Queste informazioni – riassunte in un modulo, contenente le «Informazioni europee di base sul credito ai consumatori» – consentono al consumatore di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito. Mentre è mera facoltà del consumatore richiedere la bozza del contratto di credito, l’art. 124-bis t.u.b., ha reso obbligatoria la valutazione del merito creditizio del consumatore da parte dell’istituto finanziatore, anteriormente alla conclusione del contratto.