L’erogazione del mutuo

La banca può erogare la somma al momento del rogito (EROGAZIONE CONTESTUALE) oppure dopo che il notaio avrà fornito la documentazione relativa all’iscrizione dell’ipoteca (EROGAZIONE NON CONTESTUALE). Nel primo caso la banca metterà immediatamente a disposizione del mutuatario gli assegni circolari, o l’ordine irrevocabile di bonifico, per pagare la parte venditrice. Nel secondo caso, invece, l’erogazione della somma per pagare il prezzo alla parte venditrice avverrà solo nel momento dell’avvenuta iscrizione ipotecaria sull’immobile dato in garanzia, ovvero a consolidamento della stessa. L’ipoteca può dirsi consolidata, come prevede l’articolo 39 del testo unico bancario, quando non è più soggetta ad azione revocatoria fallimentare e, cioè, trascorsi 10 giorni dalla data di iscrizione. Nel caso di EROGAZIONE NON CONTESTUALE il venditore è comunque garantito dal fatto che al momento della sottoscrizione dell’atto di compravendita, viene emesso un ordine irrevocabile di pagamento a suo favore, con effetto dall’avvenuto consolidamento dell’ipoteca.