Contratti: contenuto e validità

L’art. 125-bis t.u.b. disciplina in materia articolata il contenuto e la validità dei contratti di credito ai consumatori. Viene ribadito l’obbligo di forma scritta, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, con obbligo di consegna di una copia al cliente. Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali. Inoltre, il t.u.b. prevede che “sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall’articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”.